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Decreto Legislativo del 15/08/1991 n. 277

Attuazione della direttiva n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477 CEE, n. 83/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212

 

Allegato II

Criteri per l'effettuazione del controllo clinico dei lavoratori esposti al piombo

(Art. 15, comma 2)

1. In base alle informazioni attualmente disponibili, un assorbimento significativo di piombo può provocare effetti nocivi sui seguenti sistemi:

- ematopoietico,

- gastrointestinale,

- nervoso centrale e periferico,

- renale.

2. Il medico competente deve conoscere le condizioni e le circostanze in cui ciascun lavoratore è stato esposto al piombo.

3. Il controllo clinico dovrebbe comprendere, in particolare:

- elaborazione della scheda sanitaria e professionale del lavoratore;

- esame fisico e intervista personale con il soggetto, con particolare attenzione ai sintomi che accompagnano la prima fase dell'intossicazione saturnina;

- valutazione della funzione polmonare in caso di lavoro gravoso, che comporti l'uso di un equipaggiamento respiratorio di protezione.

Gli esami ematologici (e segnatamente la determinazione del livello ematocrito), e l'analisi delle urine, dovrebbero essere eseguite in occasione della prima visita medica e poi regolarmente secondo il giudizio del medico.

4. Oltre alle decisioni che riterrà opportuno prendere in base ai risultati della sorveglianza biologica, il medico competente determinerà i casi per i quali è controindicato sottoporre o mantenere il lavoratore all'esposizione al piombo. Le principali controindicazioni sono:

i) alterazioni congenite:

- talassemia,

- insufficienze G-6-PD;

ii) alterazioni acquisite:

- anemia,

- insufficienze renali,

- insufficienze epatiche.

5. Uso degli agenti chelanti:

L'uso degli agenti chelanti per scopi profilattici, conosciuti talvolta con il nome di "terapia preventiva", è inaccettabile sia dal punto di vista medico che da quello morale. Molti degli agenti chelanti possono infatti essere considerati nefrotossici quando sono somministrati per lunghi periodi.

6. Terapia delle intossicazioni:

Deve essere effettuata da specialisti.