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Decreto Legislativo del 15/08/1991 n. 277

Attuazione della direttiva n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477 CEE, n. 83/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212

 

Allegato IV

Metodi di prelievo e dosaggio per la misurazione della concentrazione del piombo nell'aria

(Art. 17, comma 2)

1. Le caratteristiche e l'attrezzatura per il prelievo delle particelle nell'aria contenenti piombo, devono essere conformi alle specificazioni tecniche indicate qui di seguito:

a) Velocità di entrata dell'aria all'orifizio: 1,25 m/s ± 10%.

b) Flusso dell'aria: almeno 1l/min.

c) Caratteristiche del portafiltro: è necessario utilizzare un portafiltro a superficie chiusa per evitare la contaminazione.

d) Diametro dell'orifizio d'entrata: almeno 4 mm per evitare gli effetti di parete.

e) Posizione del filtro e dell'orifizio d'entrata: per quanto possibile l'orientamento deve essere mantenuto parallelo al volto del lavoratore per tutta la durata del campionamento.

f) Efficacia del filtro: una efficacia del 95% almeno per tutte le particelle prelevate aventi un diametro aerodinamico superiore o pari a 0,3 micrometri.

g) Omogeneità del filtro: omogeneità massima del tenore di piombo del filtro per consentire un confronto fra le due metà dello stesso filtro.

2. Per quanto riguarda il metodo di determinazione del piombo contenuto nel campione d'aria prelevato, quest'ultimo deve essere analizzato con lo spettrofotometro ad assorbimento atomico o con ogni altro metodo di analisi i cui risultati siano equivalenti.