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Decreto Legislativo del 15/08/1991 n. 277

Attuazione della direttiva n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477 CEE, n. 83/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212

 

Allegato VIII

Modalità di campionatura e di misurazione degli agenti chimici e di valutazione dei risultati

(Art. 58, comma 3, lettera c)

A. DEFINIZIONI

I. Materiali in sospensione

1. Definizioni fisico-chimiche:

a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da un processo meccanico o da un turbine.

b) Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da processi termici e/o chimici.

c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali liquidi e prodotta da condensazione o dispersione.

2. Definizione degli aggregati di particelle in medicina del lavoro e in tossicologia:

a) Le polveri, alla stregua del fumo e della nebbia, sono materiali in sospensione.

Per valutare i rischi per la salute che presentano questi materiali in sospensione, bisogna tenere conto non soltanto dell'effetto nocivo proprio a ciascun agente, della concentrazione e della durata di esposizione, ma anche della dimensione delle particelle.

b) Dell'aggregato di materiali in sospensione presenti nell'aria che respira un lavoratore, solo una parte viene inspirata. Questa parte inspirata è chiamata frazione inspirabile.

Sono determinati a questo riguardo la velocità di aspirazione nasale e buccale, nonchè le condizioni di circolazione dell'aria attorno alla testa.

c) La frazione inspirabile può depositarsi, a seconda della dimensione delle particelle, in differenti zone dell'apparato respiratorio.

Il deposito delle particelle ha fra l'altro un'influenza capitale sul punto in cui si esercita l'effetto nocivo e sulla natura di quest'ultimo.

La parte della frazione inspirabile che perviene negli alveoli è chiamata frazione respirabile.

La frazione respirabile riveste un'importanza particolare sotto il profilo della medicina del lavoro.

II. Valore limite.

a) Il valore limite è espresso dalla concentrazione media ponderata dell'esposizione su un periodo di otto ore di una sostanza sotto forma di gas, di vapore o di materiali in sospensione nell'aria sul luogo di lavoro.

Per esposizione si intende la presenza di un agente chimico nell'aria respirata dal lavoratore.

Essa è espressa dalla concentrazione per un periodo di riferimento.

La presente sezione non riguarda i valori limite per gli indicatori biologici.

b) Inoltre, può essere necessario, per talune sostanze, fissare un limite massimo di variazione rispetto al valore medio ponderato dell'esposizione, su un periodo di otto ore, a dette sostanze per periodi più brevi.

Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa allora riferimento alla concentrazione ponderata durante il periodo più breve in questione.

c) Il valore limite per i gas e i vapori è espresso in ml/m3 (ppm), valore indipendente dalle variabili di stato, temperatura e pressione atmosferica, nonchè in mg/m3 per una temperatura di 20° C e una pressione di 101,3 kPa, valore che dipende dalle variabili di stato.

Il valore limite per i materiali in sospensione è espresso in mg/m3 per le condizioni di produzione sul posto di lavoro.

B. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE.

1. Elementi di base:

a) Se non si può escludere con certezza la presenza di uno o più agenti sotto forma di gas, vapore o materiali in sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, deve essere effettuata una valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati.

b) Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a tutti gli elementi che possono avere un'incidenza sull'esposizione, ad esempio:

- gli agenti utilizzati o prodotti;

- le attività, le attrezzature tecniche ed i procedimenti di fabbricazione;

- la distribuzione temporale e spaziale delle concentrazioni degli agenti.

c) Un valore limite è rispettato quando dalla valutazione risulta che l'esposizione non oltrepassa il valore limite.

Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni affidabili circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati da misurazioni effettuate sul posto di lavoro.

d) Se dalla valutazione risulta che un valore limite non è rispettato:

- le cause del superamento devono essere individuate e devono essere attuate, non appena possibile, le misure atte a porre rimedio alla situazione;

- la valutazione deve essere ripetuta.

e) Se dalla valutazione risulta che i valori limite sono rispettati, devono essere effettuate, se necessario, misurazioni, con una periodicità adeguata, per verificare che i valori limite continuino ad essere rispettati.

Queste misurazioni devono essere tanto più frequenti quanto più la concentrazione misurata si avvicina al valore limite.

f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo termine, dato il tipo di processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e che non si verificano sostanziali modifiche delle condizioni sul posto di lavoro suscettibili di tradursi in un cambiamento dell'esposizione dei lavoratori, la frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei valori limite può essere ridotta.

In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la valutazione da cui si evince questa conclusione resta valida.

g) Se il lavoratore è esposto simultaneamente o successivamente a vari agenti, è necessario tenerne conto nel valutare il rischio per la salute cui il lavoratore è esposto.

2. Requisiti degli addetti alle misurazioni.

I responsabili delle misurazioni devono possedere le qualifiche prescritte e disporre delle attrezzature necessarie.

3. Requisiti dei metodi di misurazione:

a) Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere risultati rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione del lavoratore.

b) Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro, è opportuno utilizzare per quanto possibile strumenti di prelievo fissati sul corpo del lavoratore.

Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili in uno stesso luogo e che sono soggetti ad un'esposizione analoga, il campionamento può essere effettuato nel gruppo, in modo tale che sia rappresentativo del gruppo stesso. Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i risultati delle misurazioni consentono di valutare l'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro. I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello degli organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore. In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui il rischio è maggiore.

c) Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione dell'agente considerato, del valore limite previsto e dell'atmosfera predominante sul posto di lavoro.

Il risultato della misurazione deve indicare la concentrazione dell'agente in modo esatto e in proporzione al valore limite.

d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce specificamente all'agente misurato, il valore deve essere integralmente attribuito all'agente in questione.

e) Il limite di rivelazione, la sensibilità e la precisazione del metodo di misurazione devono essere in funzione del valore limite.

f) Dovrebbe essere garantita l'esattezza del metodo di misurazione.

g) Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato sperimentato in condizioni di applicazioni pratiche.

h) Nella misura in cui il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) pubblichi requisiti generali cui devono rispondere i metodi e gli apparecchi utilizzati per le misurazioni sul posto di lavoro, nonchè le norme di verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per la scelta dei metodi di misurazione appropriati.

4. Disposizioni particolari relative alle tecniche di misurazione degli aggregati rappresentativi di particelle presenti nell'aria sul posto di lavoro:

a) Ogni misurazione della concentrazione dei materiali in sospensione deve tener conto del loro modo di agire; è dunque opportuno, al momento del campionamento, prendere in considerazione sia la frazione inspirabile, sia quella respirabile. Ciò presuppone che si ottenga una separazione delle particelle in funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente al deposito che si forma con la respirazione.

Poichè non sono ancora disponibili attrezzature appropriate per il campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalità pratiche che consentano una misurazione uniforme.

b) Viene considerata come inspirabile la frazione di materiali in sospensione che può essere assorbita da un lavoratore mediante inspirazione buccale e/o nasale.

Nella prassi della tecnica di misurazione vengono, ad esempio, utilizzati, per il campionamento, campionatori con una velocità di aspirazione di 1,25 m/s ±10/%, ovvero campionatori conformi a ISO/TR 7708-1983 (E).

Nel primo di questi due casi esemplificativi:

- per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di aspirazione deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore per tutta la durata del prelievo;

- per i campionatori stazionari, l'impianto e la forma dell'orifizio devono consentire un prelievo rappresentativo per quanto riguarda l'esposizione dei lavoratori a diverse direzioni di provenienza dell'aria;

- l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non ha praticamente importanza se la velocità delle correnti d'aria circostanti è molto debole;

- se le correnti d'aria circostanti hanno una velocità pari o superiore a 1 m/s, si raccomanda di procedere ad una campionatura omnidirezionale su un piano orizzontale.

c) La frazione respirabile di materiali in sospensione comprende un aggregato cha passa attraverso un sistema di separazione il cui effetto corrisponde alla funzione teorica di separazione di un separatore per sedimentazione che separa il 50% delle particelle con diametro aerodinamico di 5µm (convenzione di Johannesburg del 1979).

d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN per quanto concerne la raccolta di materiali in sospensione sul luogo di lavoro. Possono essere utilizzati altri metodi purchè conducano, per quanto concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un risultato ancor più rigoroso.