

D.P.R. del 27/04/1955 n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
TITOLO XI "NORME PENALI"
CAPO UNICO
Art. 389 "Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti"
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli, 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276, primo comma, 319.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme.
Articolo così modificato dall'articolo 26, al punto 4, del Decreto Legislativo 19/12/94, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".
L'articolo 389 del D.P.R. 547/55 così recitava:
"I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli, 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276, primo comma, 319. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi
b) con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
c) con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000 per la inosservanza di tutte le altre norme."
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Art. 390 "Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti"
I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.
Articolo così modificato dall'articolo 26, al punto 5, del Decreto Legislativo 19/12/94, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".
L'articolo 390 del D.P.R. 547/55 così recitava:
"I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000"
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Art. 391 "Contravvenzioni commesse dai preposti"
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonché per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente.
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per l'innosservanza della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.
Articolo così modificato dall'articolo 26, al punto 6, del Decreto Legislativo 19/12/94, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".
L'articolo 391 del D.P.R. 547/55 così recitava:
"I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonché per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi.
b) con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 per l'innosservanza della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente."
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Art. 392 "Contravvenzioni commesse dai lavoratori"
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere d) ed e), 34 lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma.
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere a), b) e c), 19, 20 lettere a), b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 388 primo comma.
Articolo così modificato dall'articolo 26, al punto 7, del Decreto Legislativo 19/12/94, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".
L'articolo 392 del D.P.R. 547/55 così recitava:
"I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere d) ed e), 34 lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi.
b) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere a), b) e c), 19, 20 lettere a), b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 388 primo comma."