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D.P.R. del 27/04/1955 n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

 

TITOLO I "DISPOSIZIONI GENERALI"

CAPO I "CAMPO DI APPLICAZIONE"

CAPO II "OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI"

CAPO III "OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI E DEI COMMERCIANTI"

 


CAPO I "CAMPO DI APPLICAZIONE"

Art. 1 "Attività soggette"

Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.

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Art. 2 "Attività escluse"

Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti:

a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;

c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;

e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.

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Art. 3 "Definizione di lavoratore subordinato"

Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:

a) ai soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;

b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.


 

CAPO II "OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI"

Art. 4 "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti"

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

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Art. 5

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare.

Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.

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Art. 6 "Doveri dei lavoratori"

I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;

b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.


 

CAPO III "OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI E DEI COMMERCIANTI"

Art. 7 "Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno"

Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.