

D.P.R. del 27/04/1955 n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
TITOLO IV "NORME PARTICOLARI DI PROTEZIONE PER DETERMINATE MACCHINE"
CAPO I "MOLE ABRASIVE"
Art. 84 "Collaudo - Velocità di uso - Coefficiente di sicurezza"
Le mole abrasive artificiali, prima di essere usate devono risultare già, a cura dello stesso costruttore, collaudate ad una velocità superiore di almeno il 40% a quella di uso.
Per le mole di diametro superiore a 300 millimetri, il collaudo di velocità deve essere effettuato per ogni singola mola.
Ogni mola deve portare una etichetta con l'indicazione del tipo, della qualità, del diametro e della velocità massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo - velocità angolare - riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo - velocità periferica - nonché il nome e la sede del costruttore.
La velocità di cui al comma precedente deve essere esclusivamente indicata con la dizione velocità massima di uso. E' vietato far menzione della velocità di collaudo.
La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo che il coefficiente di sicurezza rispetto alla velocità limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5.
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Art. 85
Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocità superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente.
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocità d'uso per minuto secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale: m. 20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m. 25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere: m. 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche.
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Art. 86
Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.
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Art. 87 "Molatrici a più velocità"
Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.
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Art. 88 "Flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole"
Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico non fragile e di caratteristiche adatte, aventi diametro uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto disposto dall'art. 90. L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto.
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Art. 89 "Cuffie di protezione"
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
In deroga a quanto disposto al secondo comma dell'articolo 45, le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e purché lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
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Art. 90
La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nell'articolo precedente, può, per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di cm. 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli sporti della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
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Art. 91 "Poggiapezzi"
Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
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Art. 92 "Protezione contro le schegge"
Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.
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Art. 93 "Mole naturali"
Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1, e non devono funzionare ad una velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.
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Art. 94 "Pulitrici e levigatrici"
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nella operazione, protetta contro il contatto accidentale.