

D.P.R. del 27/04/1955 n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
TITOLO IV "NORME PARTICOLARI DI PROTEZIONE PER DETERMINATE MACCHINE"
CAPO VIII "MACCHINE PER CENTRIFUGARE E SIMILI"
Art. 129 "Limiti di velocità e di carico"
Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocità e di carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
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Art. 130 "Coperchio e freno"
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del paniere.
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Art. 131 "Verifiche periodiche"
Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri.