

Decreto Legislativo del 19/09/1994 n. 626
Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Allegato I
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10) (*)
1. Aziende artigiane e industriali (1) ................ fino a trenta addetti
2. Aziende agricole e zootecniche ................ fino a dieci addetti (2)
3. Aziende della pesca ................ fino a venti addetti
4. Altre aziende (2) ................ fino a duecento addetti
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(*) Allegato così modificato dal D.Lgs. 19/03/96 n. 242.
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi nota all'art. 4.