

Decreto Legislativo del 19/09/1994 n. 626
Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
TITOLO X "Disposizioni transitorie e finali"
Art. 96 "Art. 96 bis - Attuazione degli obblighi"
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31.12.1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi č esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
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Art. 96 bis "Attuazione degli obblighi"
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attivitā lavorativa di cui all'articolo 1 č tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attivitā.
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Art. 97 "Obblighi d'informazione"
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari.
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1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. (*)