

Decreto Legislativo del 19/09/1994 n. 626
Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
TITOLO VII "Protezione da agenti cancerogeni"
Capo I "disposizioni generali"
Art. 60 "Campo di applicazione"
Art. 60 "Campo di applicazione"
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
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1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'Allegato 1 della Direttiva 67/548/Cee, è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro"; o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione".
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j) della Direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione"; (*)
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'Allegato VIII nonché una sostanza o un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.