

Direttiva 89/686/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
CAPITOLO I "CAMPO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE"
Art. 1
1. La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati "DPI".
Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.
2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per "DPI" qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.
3. Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).
4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;
- indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.
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Art. 2
1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i DPI di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato e in servizio soltanto se assicurino la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza compromettere la salute e la sicurezza di altre persone, di animali domestici o di beni, quando siano trattati debitamente e utilizzati conformemente all'impiego.
2. La presente direttiva non incide sulla facoltà degli Stati membri di prescrivere - nel rispetto del trattato - i requisiti che essi ritengono necessari per assicurare la protezione degli utilizzatori a patto che ciò non implichi modifiche dei DPI rispetto alle disposizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri non ostacolano in occasione di fiere, esposizioni, ecc., la presentazione di DPI non conformi alle disposizioni della presente direttiva a patto che su un pannello sia chiaramente indicata la non conformità di questi DPI, nonché il divieto di acquistarli e/o adoperarli in qualsiasi maniera prima della loro messa in conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.
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Art. 3
I DPI di cui all'articolo 1 devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell'allegato II.
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Art. 4
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di DPI o componenti di DPI conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura CE che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva comprese le procedure di certificazione di cui al capitolo II. (*)
2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura "CE", se essi sono destinati ad essere incorporati in altri DPI sempreché questi componenti non siano essenziali e indispensabili per il buon funzionamento dei DPI.
Nota all'art. 4:
(*) Il testo dell'art. 4, paragrafo 1 è stato così sostituito dall'art. 7, punto 2 della direttiva CEE n. 68 del 22/07/1993.
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Art. 5
1. Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3 muniti della marcatura "CE" per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 12.
2. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2 muniti della marcatura "CE" per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 12, l'attestato dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 che ne dichiari la conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, conformità valutata mediante l'esame CE, secondo l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), primo trattino e lettera b), primo trattino.
Allorché il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme armonizzate, o in mancanza di tali norme, l'attestato dell'organismo notificato deve dichiarare la conformità dei requisiti essenziali secondo l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino e lettera b), secondo trattino.
3. (*)
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee i riferimenti delle norme armonizzate.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che riprendono le norme armonizzate.
5. Gli Stati membri si assicurano che vengano adottate entro il 30 giugno 1991 le misure appropriate atte a permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo di elaborazione delle norme armonizzate e sul loro controllo.
6. a) Qualora i DPI siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE di cui all'articolo 13, questa indica che i DPI si presumono soddisfare ugualmente le disposizioni di queste altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che i DPI soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano tali DPI. (**)
Note all'art. 5:
(*) Il paragrafo 3 dell'articolo 5 è stato soppresso dall'articolo 1, punto 1 della direttiva CEE n. 95 del 29/10/1993.
(**) Il paragrafo 6 a) e b) dell'articolo 5 è stato aggiunto dall'articolo 7, punto 3 della direttiva CEE n. 68 del 22/07/1993.
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Art. 6
1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfino interamente i requisiti essenziali che li concernono, previsti all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro adisce il comitato istituito con la direttiva n. 83/189/CEE esponendo i propri motivi. Il comitato emette un parere di urgenza.
Visto il parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di ritirare o meno le norme in questione delle pubblicazioni di cui all'articolo 5.
2. Al comitato permanente istituito all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva n. 89/392/CEE può essere sottoposta, secondo la procedura prevista qui di seguito, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
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Art. 7
1. Se uno Stato membro constata che i DPI muniti della marcatura "CE" e utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende ogni misura utile per ritirare tali DPI dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o la libera circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di questo provvedimento indicando i motivi della sua decisione e, in particolare, se la non conformità risulti:
a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
b) da un'applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5;
c) da una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5.
2. La Commissione provvede quanto prima ad avviare consultazioni con le parti interessate. Se la Commissione constata, dopo tale consultazione, che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la Commissione constata, dopo la consultazione, che la misura è ingiustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa come pure il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna delle norme, essa adisce il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, qualora lo Stato membro che ha preso la decisione intenda mantenerla, e avvia la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Se un DPI non conforme è munito della marcatura "CE", lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi ha apposto il marchio le misure appropriate e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione si assicura che gli Stati membri siano informati in merito allo svolgimento ed ai risultati della procedura prevista dal presente articolo.