

Impianto di illuminazione (DPR 303/56, art. 10)
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
Va osservato in proposito che lampade alogene e dispositivi di illuminazione a piantana costituiscono spesso un rischio aggiuntivo. In ogni caso i corpi illuminanti devono essere sicuri sia sotto il profilo elettrico (contatti accidentali con parti in tensione) sia meccanico (proiezione o caduta dall'alto di schegge di vetro).
I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di mancanza d'illuminazione, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità, che entra in funzione automaticamente in caso di inefficienza per guasto o mancanza di alimentazione dell'impianto di illuminazione normale.
Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.