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Registro di sicurezza antincendio (DPR 37/98, art. 5, c.2)

 

L'obbligo di tenuta del Registro si riferisce strettamente alle aziende soggette alle visite di controllo da parte dei VVF e obbligate pertanto a richiedere il CPI. Tuttavia, poiché per tutte le aziende vige l'obbligo di valutazione del rischio incendio con la predisposizione delle idonee attività di prevenzione, manutenzione dei dispositivi e somministrazione di formazione al personale, l'istituzione del Registro potrebbe risultare opportuna per tutte le altre attività.

Sul registro, infatti, devono essere riportati ed aggiornati costantemente i dati riferiti a:

pallino0.jpg (985 byte) attività di verifica dello stato di efficienza dei sistemi, attrezzature, anche mobili, ed impianti antincendio installati, in particolare quelli definiti dal Certificato di Prevenzione Incendi dell'azienda: queste verifiche sono normalmente affidate al personale interno (addetti alla manutenzione, alla sorveglianza, alla sicurezza, ecc.);

pallino0.jpg (985 byte) attività di manutenzione degli impianti e attrezzature, da demandare a personale tecnico specializzato, interno o esterno all'azienda, in possesso, ove necessario, dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle norme vigenti;

pallino0.jpg (985 byte) attività di informazione e di formazione del personale espressamente finalizzate alla prevenzione incendi.

Il datore di lavoro destinatario degli obblighi di legge può, in relazione alle dimensioni dell'attività, provvedere direttamente alla tenuta del registro, ovvero può delegare questo compito alla struttura aziendale, definendo compiti e responsabilità mediante specifiche procedure.