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Terreni scoperti (DPR 303/56, artt. 16 e 17)

 

I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non puņ tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

Per lo scarico e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari. In particolare si tenga presente il D.Lgs. 22/97 e successivi aggiornamenti.