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Agenti nocivi (D.P.R. 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94)

 

  1. Generalità

Per il legislatore "agente" è l'agente fisico, chimico, biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute (D.Lgs. 626/94, art. 3).

Sono agenti fisici le vibrazioni, il rumore e le radiazioni, ionizzanti o meno. Sono agenti chimici il piombo (D.Lgs. 277/91, Capo II) e l'amianto (D.Lgs. 277/91, Capo III), l'ossido di carbonio e l'ozono oltre a decine di migliaia di sostanze e preparati, dai più comuni ai meno conosciuti, presenti in natura o solo come risultato di determinati processi di produzione.
Vi sono sostanze chimiche, che, pur rappresentando un grosso rischio per la sicurezza dei lavoratori (per incendio, esplosione o corrosione), non rientrano tuttavia nella definizione di agenti, in quanto non producono direttamente effetti nocivi sulla salute.
Viene definito agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (D.Lgs. 626/94, art. 74). Le misure di prevenzione da adottare in caso di rischio biologico sono trattate nel D.Lgs. 626/94, Titolo VIII.

Numerosi agenti chimici, fisici e biologici hanno effetto cancerogeno sull'uomo: le corrispondenti misure di prevenzione sono trattate nel D.Lgs. 626/94, Titolo VII.

La presenza significativa di agenti sul posto di lavoro esige automaticamente la sorveglianza sanitaria, l'iscrizione degli esposti in appositi registri (D.Lgs. 277/91, Art. 4, c.1, q) e comporta l'obbligo della formazione e informazione ai lavoratori.

  1. Agenti chimici

Possono essere nocivi per ingestione, inalazione o semplice contatto con la pelle. Si possono trovare negli ambienti di lavoro, essendo la loro presenza un fatto normale ed acquisito oppure in seguito ad eventi accidentali ed indesiderati (rotture, perdite, deviazioni dei parametri di processo ecc.).

Il livello di rischio dipende essenzialmente dalla durata dell'esposizione e dalle dosi assorbite, ma anche dalle caratteristiche personali degli esposti.

Si può comunque definire una scala di pericolosità delle sostanze e dei preparati chimici:

pallino0.jpg (985 byte) pericolosi, riconosciuti e classificati come tali dalle norme,

pallino0.jpg (985 byte) pericolosi, ma non riconosciuti e classificati come tali dalle norme,

pallino0.jpg (985 byte) non pericolosi in condizioni normali, ma pericolosi nelle condizioni di impiego,

pallino0.jpg (985 byte) non pericolosi.

A livello CEE sono state individuate le seguenti categorie di pericolosità, riferite a sostanze e preparati chimici:

pallino0.jpg (985 byte) esplosivi,

pallino0.jpg (985 byte) comburenti,

pallino0.jpg (985 byte) infiammabili,

pallino0.jpg (985 byte) tossici,

pallino0.jpg (985 byte) nocivi,

pallino0.jpg (985 byte) corrosivi,

pallino0.jpg (985 byte) irritanti,

pallino0.jpg (985 byte) sensibilizzanti,

pallino0.jpg (985 byte) cancerogeni,

pallino0.jpg (985 byte) mutageni,

pallino0.jpg (985 byte) tossici per il ciclo riproduttivo,

pallino0.jpg (985 byte) pericolosi per l'ambiente.

Due sono i sistemi messi in atto a livello comunitario allo scopo di fornire le informazioni di base necessarie per limitare i rischi derivanti dall'impiego di sostanze pericolose:

pallino0.jpg (985 byte) un sistema, più rapido, di etichettatura ed

pallino0.jpg (985 byte) un altro, più esaustivo, che è rappresentato dalle schede di sicurezza.

Le etichette consentono di identificare visivamente, attraverso i simboli di pericolo appropriati, i principali rischi connessi con l'uso di sostanze pericolose. Vi sono riportati, oltre ai dati identificativi della sostanza e del produttore, le frasi standardizzate (frasi di rischio e consigli di prudenza). Le etichette vanno applicate agli imballaggi e alle confezioni dei prodotti cui si riferiscono, ma anche ai recipienti e ai tratti visibili delle tubazioni destinati a contenerli.

L'obbligo di informazione e formazione sui rischi non è che uno degli elementi della prevenzione: esso va inquadrato nella logica definita dalle misure generali di tutela, che presuppongono una valutazione preliminare dei rischi e la messa in pratica di una serie di misure atte ad abbattere alla radice i rischi stessi.

Tra le ultime misure da mettere in atto, come estrema risorsa, troviamo il ricorso ai DPI. La scelta corretta dei DPI, specie nel caso di inalazione, presuppone un notevole approfondimento e non sempre può essere condotta sulla base di dati approssimativi.