

Attrezzature di lavoro (D.Lgs. 626/94, Artt. 34 - 39)
E' attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Per uso di un'attrezzatura s'intende qualsiasi operazione lavorativa connessa con la stessa, come la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.
Qualsiasi zona all'interno o in prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso rappresenta una zona pericolosa dell'attrezzatura.
Uno degli obblighi più importanti che il DDL deve assolvere, una volta effettuata la valutazione dei rischi, consiste nella scelta delle attrezzature più adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza e della salute.
A questo scopo, il DDL prende in considerazione:
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
Comunque, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
Il DDL deve curare che le attrezzature di lavoro siano:
installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
utilizzate correttamente;
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
Il DDL è inoltre responsabile della verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto.
Il DDL deve impedire che le attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
alle situazioni anormali prevedibili.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro si assicura che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sul loro uso.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
i lavoratori incaricati dell'uso ricevono un addestramento adeguato e specifico, che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone;
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
E' opportuno ricordare che, secondo la legge (D.Lgs. 626/94, art. 5), i lavoratori devono "prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni".
Ciò premesso, i lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro ed utilizzano le attrezzature messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
Nell'uso delle attrezzature i lavoratori sono tenuti a:
averne cura ed utilizzarle in modo appropriato;
astenersi dallapportarvi modifiche di propria iniziativa;
segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato.