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Autocertificazione (D.Lgs. 626/94, art. 4, comma 11)

 

Il DDL delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è tenuto alla compilazione del Documento di Sicurezza, ma deve comunque autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.

Sono in ogni caso soggette all'obbligo di compilazione del Documento di Sicurezza le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.