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Contratti d'appalto e contratti d'opera (D.Lgs. 626/94, art. 7)

 

Si parla di contratti di appalto quando un'azienda (appaltante) affida lavori da eseguire al proprio interno ad un'altra azienda (appaltatrice); nel caso che i lavori siano affidati a lavoratori autonomi invece che ad un'azienda, si parla di contratto d'opera.

Il DDL committente č tenuto a:

pallino0.jpg (985 byte) verificare preventivamente l'idoneitā tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori rispetto ai lavori da svolgere;

pallino0.jpg (985 byte) fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;

pallino0.jpg (985 byte) promuovere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione presso i DDL di altre imprese e/o lavoratori autonomi eventualmente coinvolti nei lavori.

I DDL delle imprese appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi:

pallino0.jpg (985 byte) sono tenuti a cooperare nella prevenzione, anche con informazioni tendenti ad eliminare i rischi di interferenza tra lavori delle diverse imprese coinvolte;

pallino0.jpg (985 byte) rimangono completamente responsabili dei rischi propri delle rispettive specifiche professioni ed attivitā.

In caso di lavori all'interno di cantieri temporanei o mobili queste norme devono essere integrate con quelle della apposita direttiva (D.Lgs. 494/96).