

Contratti d'appalto e contratti d'opera (D.Lgs. 626/94, art. 7)
Si parla di contratti di appalto quando un'azienda (appaltante) affida lavori da eseguire al proprio interno ad un'altra azienda (appaltatrice); nel caso che i lavori siano affidati a lavoratori autonomi invece che ad un'azienda, si parla di contratto d'opera.
Il DDL committente č tenuto a:
verificare preventivamente l'idoneitā tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori rispetto ai lavori da svolgere;
fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
promuovere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione presso i DDL di altre imprese e/o lavoratori autonomi eventualmente coinvolti nei lavori.
I DDL delle imprese appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi:
sono tenuti a cooperare nella prevenzione, anche con informazioni tendenti ad eliminare i rischi di interferenza tra lavori delle diverse imprese coinvolte;
rimangono completamente responsabili dei rischi propri delle rispettive specifiche professioni ed attivitā.
In caso di lavori all'interno di cantieri temporanei o mobili queste norme devono essere integrate con quelle della apposita direttiva (D.Lgs. 494/96).