

Documento di sicurezza (D.Lgs. 626/94, art. 4)
All'esito della valutazione dei rischi, il DDL elabora un documento contenente:
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di sicurezza in collaborazione con il RSPP (e con il MC, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il DDL delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è tenuto alla compilazione del Documento di Sicurezza, ma deve comunque autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
Le piccole e medie imprese possono utilizzare per la stesura del Documento di sicurezza il modello contenuto nel D.M. 5 Dicembre 1996, riportato nella documentazione del presente manuale.