

Dispositivi di Protezione Individuale (D.Lgs. 626/94, art. 40-46 e Allegato IV e V , D.Lgs. 475/92 e Direttiva 89/686/CEE)
Definizione
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
Il D.Lgs. 626/94 riporta in Allegato IV un elenco indicativo di DPI ed in Allegato V un elenco di attività nelle quali può rendersi necessario mettere a disposizione dei lavoratori determinati DPI.
Requisiti
E' necessario che i DPI siano marcati "CE". E' bene sapere che i DPI sono stati classificati in tre classi, dalla I alla III, in ordine crescente di importanza. Per ogni categoria crescono i requisiti di affidabilità richiesti al costruttore: per quelli di Categoria III, che possono avere importanza vitale, è richiesta oltre alla omologazione del prototipo anche la garanzia di conformità al modello depositato.
Modalità di scelta ed impiego
I DPI devono essere utilizzati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da dispositivi di protezione collettiva, da interventi di riorganizzazione o da altre misure di prevenzione (D.Lgs. 626/94, art.41).
La scelta dei DPI deve essere effettuata in base alle risultanze della valutazione dei rischi. Nella scelta dei DPI, inoltre, devono essere prese in considerazione le condizioni ambientali, le esigenze ergonomiche e la situazione di salute del lavoratore interessato.
L'idoneità dei DPI è uno degli argomenti da trattare durante la riunione di sicurezza.
Il DDL è tenuto a:
assicurare la fornitura, la manutenzione, l'igiene e la tempestiva sostituzione dei DPI;
riservare i DPI ad un uso personale o provvedere alla eliminazione di qualunque rischio igienico nel caso in cui le circostanze impongano l'uso dello stesso dispositivo da parte di più persone;
fornire istruzioni comprensibili ai lavoratori ed assicurare l'impiego secondo le modalità previste dal costruttore;
provvedere alla formazione, addestramento ed informazione sull'uso dei DPI e sui rischi dai quali ogni dispositivo è destinato a proteggere;
nel caso di DPI di Categoria III o destinati alla protezione dell'udito l'addestramento deve essere effettuato in ogni caso.
Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a:
sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento sull'uso dei DPI;
utilizzare i DPI secondo la formazione ricevuta;
avere cura dei DPI forniti ed astenersi dal modificarli di propria iniziativa;
seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo;
segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI forniti.