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Formazione dei lavoratori (D.Lgs. 626/94, art. 22, D.M. 16/1/1997)

 

pallino0.jpg (985 byte) Norme applicabili a tutti i lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

La formazione deve avvenire in occasione:

> dell'assunzione;

> del trasferimento o cambiamento di mansioni;

> dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (D.Lgs. 626/94, art. 20), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

pallino0.jpg (985 byte) I contenuti della formazione dei lavoratori (D.M. 16/1/1997, art.1) devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

> i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;

> nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

> cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

pallino0.jpg (985 byte) I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. I contenuti  della formazione degli incaricati della prevenzione incendi sono prescritti nel D.M. 10/3/98, allegato IX e variano in dipendenza del livello di  rischio risultante dalla valutazione dei rischi di incendio.

pallino0.jpg (985 byte) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva. I contenuti sono i seguenti:

> princìpi costituzionali e civilistici;

> la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

>i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;

> la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;

> la valutazione dei rischi;

> l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;

> aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

> nozioni di tecnica della comunicazione.