

Informazione dei lavoratori (D.Lgs. 626/94, Art. 21)
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare ciascun lavoratore in merito a:
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivitā dell'impresa in generale;
le misure e le attivitā di protezione e prevenzione adottate;
i rischi specifici cui č esposto in relazione all'attivitā svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
i nominativi dei lavoratori incaricati delle attivitā di emergenza.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui sopra anche ai lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato.