

Lavorazioni all'aperto (DPR 547/55, art. 11, DPR 303/56, art. 43)
Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono esser soccorsi rapidamente;
non possano scivolare o cadere.
I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
Ai lavoratori che operano normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.