

Definizione di lavoratore (D.Lgs. 626/94, art. 2, c1, lettera a e C.M. 5/3/98 n° 30)
Agli effetti dell'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, si intende per lavoratore la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un DDL.
Sono esclusi dalla definizione gli addetti ai servizi domestici e familiari, mentre, ai fini della tutela negli ambienti di lavoro, sono equiparati ai lavoratori:
gli
utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria e professionale;
gli
allievi di istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro.
Per le piccole aziende a conduzione familiare può avere estremo interesse il chiarimento sulla posizione dei collaboratori familiari.
Con circolare n. 154/96 è stato chiarito che i collaboratori familiari di cui alla disciplina dell'art. 230 bis del Codice civile non sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Con successiva circolare n. 28/97, si è ulteriormente precisato che nell'ipotesi di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari.
Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o nell'ipotesi, che solo un giudice può individuare come tale, di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto.
Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un intervento dell'autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del Codice Civile e, quindi, non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.