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Requisiti e rischi dei siti produttivi e dei luoghi di lavoro

 

Per sito s'intende l'ambiente fisico in cui si svolge l'attività aziendale.

La legge (D.Lgs. 626/94, art. 30 c. 1) definisce luoghi di lavoro i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

Sono esclusi da questa definizione:

pallino0.jpg (985 byte) i mezzi di trasporto;

pallino0.jpg (985 byte) i cantieri temporanei o mobili;

pallino0.jpg (985 byte) le industrie estrattive;

pallino0.jpg (985 byte) i pescherecci;

pallino0.jpg (985 byte) i campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro impongono la dotazione di:

pallino0.jpg (985 byte) dispositivi antincendio adeguati (in funzione delle dimensioni degli edifici, delle attrezzature, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze utilizzate, nonché del numero massimo di persone presenti), corredati di segnalazioni secondo la normativa, sempre efficienti e, se ad azionamento manuale, facilmente accessibili ed utilizzabili;

pallino0.jpg (985 byte) locali adibiti al pronto soccorso, qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano; tali locali devono essere corredati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili e facilmente accessibili con barelle; il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano, deve essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente e deve essere facilmente accessibile.

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap: ciò vale in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. Questa disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma, in ogni caso, debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale da parte di chiunque.

Poiché nella maggior parte dei siti produttivi si possono distinguere luoghi all'aperto da tutti gli altri luoghi compresi all'interno di edifici, questo criterio è stato adottato per trattare le caratteristiche prescritte per i luoghi di lavoro ed i rischi connessi con la presenza di lavoratori. Una terza sezione tratta dei rischi connessi con gli impianti più frequentemente istallati nei siti lavorativi.