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Precauzioni per alcune attività di manutenzione degli edifici (DPR 547/55, Art. 376, DPR 303/56, Art. 7 e 15)

 

L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno ad esso.

L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

Per l'intervento su coperture contenenti amianto è necessario ricorrere a ditte specializzate.

Qualora gli interventi di manutenzione acquistino una certa importanza, è probabile che richiedano la costituzione di un cantiere temporaneo: in tal caso per le norme di sicurezza occorre anche rifarsi alla apposita direttiva (D.Lgs. 494/96).

Il DDL deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dall'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.