

Mensa (DPR 303/56. artt. 41, 42)
Le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro per la refezione e quelle in cui gli ambienti di lavoro sono particolarmente insudicianti o nocivi devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui all'inizio quando riconosce che non sia necessario.
Nelle aziende in cui i posti di lavoro offrono scarse garanzie di igiene e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.