

Misure generali di tutela (D.Lgs. 626/94, art. 3)
Al riferimento di legge citato figura un elenco di 17 voci che nell'insieme descrivono una modalità di approccio nell'attuazione delle misure di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Esse non rappresentano prescrizioni tassative, quanto piuttosto un criterio operativo o delle linee guida utili anche al fine di chiarire il punto di vista del Legislatore nel fissare le nuove norme.
E' un fatto che non sono esplicitamente previste sanzioni per inadempienza nei confronti delle Misure generali di tutela. La loro attuazione si fonda invece sul rapporto costruttivamente dialettico tra DDL e lavoratori.
Tra i criteri definiti dalle misure generali di tutela, spiccano i seguenti:
gli interventi di bonifica devono tendere ad eliminare i rischi alla radice piuttosto che a fornire delle difese (che al momento buono possono rivelarsi poco efficaci);
occorre tenere conto degli ultimi ritrovati della tecnica nello scegliere i mezzi di tutela più adatti al caso specifico;
bisogna fare riferimento a principi di ergonomia nella progettazione dei posti di lavoro;
occorre tenere conto anche di fattori psicologici come ripetitività e monotonia del lavoro;
esauriti gli interventi di natura tecnica, ai fini di una prevenzione efficace occorre puntare sulla responsabilizzazione del lavoratore (processi di informazione, istruzione, formazione).