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Decreto Ministeriale del 10/03/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

 

Allegato X

"LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITĀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3"

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attivitā per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, č previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneitā tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e successive modifiche e integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mē;

g) attivitā commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mē;

h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 mē;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.