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D.M. Sanità del 28/01/1992

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.

 

TITOLO IV

Art. 10

E' istituito un sistema specifico di informazioni (tipo schede di dati di sicurezza) relativo ai preparati pericolosi destinato principalmente agli utilizzatori professionali, al fine della protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

A tal fine:

1. Il responsabile dell'immissione di un preparato pericoloso sul mercato, stabilito all'interno della Comunità, sia esso il fabbricante, I'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, vale a dire all'utilizzatore professionale del prodotto chimico, le informazioni che figurano all'articolo 11 mediante una scheda di dati di sicurezza.

2. Le informazioni sono fomite gratuitamente al più tardi all'atto della prima fornitura del preparato e successivamente ad ogni revisione dovuta a nuove e significative informazioni concernenti la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente.

La versione aggiornata, datata e identificata come "Revisione .. (data)" dev'essere fornita gratuitamente a tutti i destinatari che hanno già ricevuto il prodotto nei dodici mesi precedenti.

3. Non è necessario fornire la scheda di dati di sicurezza se i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono accompagnati da informazioni sufficienti, tali da consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza. Tuttavia, a richiesta di un utilizzatore professionale, dev'essere fornita una scheda di dati di sicurezza.

4. Le schede di dati di sicurezza devono essere redatte in lingua italiana.

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Art. 11

La scheda di dati di sicurezza menzionata all'art. 10 deve comportare le seguenti voci obbligatorie:

1. Identificazione del preparato e della società produttrice

2. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3. Identificazione dei pericoli

4. Misure di primo soccorso

5. Misure antincendio

6. Misure in caso di fuoriusciti accidentale

7. Manipolazione e stoccaggio

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

9. Proprietà fisiche e chimiche

10. Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

12. informazioni ecologiche

13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16. Altre informazioni.

La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione del preparato sul mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alle note esplicative di cui all'allegato III del presente decreto. La scheda di dati di sicurezza deve indicare la data.

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Art. 12

L'Istituto superiore di sanità e identificato quale organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi, compresa la composizione chimica, immessi sul mercato da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative e in particolare in caso di emergenza.

Con successivo decreto, da emanarsi in conformità a direttive o ad altri procedimenti della Comunità europea, si provvederà a stabilire i compiti dell'Istituto superiore di sanità, le modalità operative di funzionamento del sistema, nonchè le procedure per il mantenimento della riservatezza delle informazioni fornite.