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D.M. Sanità del 28/01/1992

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.

 

TITOLO V "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI"

Art. 13

Il presente decreto entra in applicazione 30 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A partire da tale data sono abrogati i decreti 17 ottobre 1984 e 18 ottobre 1984 concernenti la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati solventi e preparati pitture, vernici, inchiostri da stampa adesivi e affini.

Tuttavia, i preparati la cui classificazione imballaggio ed etichettatura sono conformi alle prescrizioni dei citati decreti possono ancora essere immessi sul mercato sino a un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i medesimi preparati vale tuttavia anche nel suddetto periodo transitorio il limite specifico per il piombo indicato all'allegato ll punto 2 del presente decreto (*).

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Art. 14

E' concesso un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento dei preparati pericolosi di cui all'art. 1, già immessi sul mercato, non conformi alle disposizioni contenute nel decreto stesso.

I termini per lo smaltimento dei preparati pericolosi di cui all'art. 13, già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni del presente decreto, decorrono dalla scadenza della deroga concessa per l'immissione sul mercato.

In deroga all'art. 13, le schede di sicurezza di cui all'art. 10 già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè contengano le informazioni che consentano di prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, possano continuare ad essere utilizzate fino al 30 giugno 1993 (*).

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Art. 15

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (*).