

D.P.R. del 19/03/1956 n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro.
TITOLO I "DISPOSIZIONI GENERALI"
CAPO I "CAMPO DI APPLICAZIONE"
Art. 3 "Definizione di lavoratore autonomo"
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivitą alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di Istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercite da privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.
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Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonchč all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere. Sono escluse altres le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.
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Art. 3 "Definizione di lavoratore subordinato"
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione. Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di societą e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivitą per conto delle societą o degli enti stessi.