

D.P.R. del 19/03/1956 n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro.
TITOLO I "DISPOSIZIONI GENERALI"
Capo II "OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI"
Art. 4 "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti"
Art. 5 "Obblighi dei lavoratori"
Art. 4 "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti"
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attivitą indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
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Art. 5 "Obblighi dei lavoratori"
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione.