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D.P.R. del 19/03/1956 n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro.

 

Titolo IV "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI"

Capo I "DEROGHE"

 

Art. 61 "Deroghe di carattere generale"

Art. 62 "Deroghe particolari"

 


Art. 61 "Deroghe di carattere generale"

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle attivitą industriali, commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori.

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Art. 62 "Deroghe particolari"

Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio, hanno facoltą di concedere alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico-sanitarie.