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D.P.R. del 19/03/1956 n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro.

 

Titolo IV "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI"

Capo II "APPLICAZIONI DELLE NORME"

Art. 63 "Vigilanza"

Art. 64 "Ispezioni"

Art. 65 "Prescrizioni"

Art. 66 "Ricorsi"

Art. 67 "Contravvenzioni"

Art. 68 "Coordinamento della vigilanza"

 


Art. 63 "Vigilanza"

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'ispettorato del lavoro. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro, dal personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e dal Corpo forestale dello Stato. Per la vigilanza nelle aziende esercite direttamente dallo Stato, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente decreto.

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Art. 64 "Ispezioni"

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altres di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio.

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Art. 65 "Prescrizioni"

Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie. Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione. Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.

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Art. 66 "Ricorsi"

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene del lavoro sono esecutive.

Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

E' altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma, awerso le determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 62.

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Art. 67 "Contravvenzioni"

I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo verbale deve essere compilato dall'ispettore del lavoro e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento,oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.

La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.

Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.

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Art. 68 "Coordinamento della vigilanza"

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.

L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danno o di incomodi al vicinato.

In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità.