title626_a.jpg (56201 byte)title626_b.jpg (19453 byte)

Ritorna al menu principaleico_su.jpg (8231 byte)ico_prev.jpg (8724 byte)ico_next.jpg (8664 byte)

 

D.P.R. del 19/03/1956 n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro.

 

Titolo IV "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI"

Capo III "DISPOSIZIONI FINALI"

 

Art. 69 "Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia"

Art. 70 "Decorrenza"

 


Art. 69 "Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia"

Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente disciplinati.

____________________________________________________________________________________

Art. 70 "Decorrenza"

Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1956.

A decorrere da tale data il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.