

Obblighi del Datore di lavoro
Il DDL è tenuto a:
rispettare le Misure generali di tutela
richiedere ai lavoratori l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
costituire il Servizio Prevenzione e Protezione e nominarne il Responsabile (RSPP)
effettuare e tenere aggiornata la valutazione dei rischi, inclusa la valutazione dei rischi di incendio
redigere il Documento di Sicurezza o, qualora ne ricorrano le condizioni, emettere
l'autocertificazione sostitutiva del Documento di Sicurezza
nominare, nei casi previsti, il Medico Competente (MC), incaricandolo della
Sorveglianza Sanitaria
redigere il Piano d'emergenza
richiedere, nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e istituire il
Registro di sicurezza antincendio
indire con la frequenza dovuta la riunione di sicurezza
provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori sui temi della sicurezza
rispettare la normativa concernente contratti d'appalto e contratti d'opera, quando
ad essi faccia ricorso.
Oltre agli obblighi elencati, che perlopiù riguardano il DDL in maniera esclusiva, vi è una importante serie di obblighi da condividere eventualmente con quanti, dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, esercitano, dirigono o sovrintendono le attività lavorative.
Gli obblighi sopra elencati sono stati introdotti dal D.Lgs. 626/94 oppure sono stati ribaditi dal Decreto. Essi si integrano agli obblighi già previsti dalla disciplina sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro preesistente e, in particolare, orientano l'applicazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 303/56 e da tutta la normativa sulla prevenzione incendi. Tale disciplina, tra l'altro, di recente ha avuto nel D.M. 10/3/98 una nuova ed incisiva formulazione.
Vanno inoltre tenuti presenti, perché possono dare luogo a necessità di coordinamento con la normativa antinfortunistica, gli obblighi derivanti dal D.P.R. 459/96 (Direttiva Macchine) e D.Lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri).