

Obblighi del DDL, dei dirigenti e dei preposti (D.Lgs. 626/94, art. 4)
Il DDL condivide con quanti, dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, esercitano, dirigono o sovrintendono le attività lavorative, la responsabilità di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare di:
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori nell'affidare loro dei compiti, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il RSPP;
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;
richiedere l'osservanza da parte del MC degli obblighi previsti dalle norme, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
permettere ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale sulla sicurezza;
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
istituire e tenere aggiornato il registro infortuni;
consultare il RLS nei casi previsti.