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Obblighi del DDL, dei dirigenti e dei preposti (D.Lgs. 626/94, art. 4)

 

Il DDL condivide con quanti, dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, esercitano, dirigono o sovrintendono le attività lavorative, la responsabilità di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare di:

pallino0.jpg (985 byte) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

pallino0.jpg (985 byte) tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori nell'affidare loro dei compiti, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

pallino0.jpg (985 byte) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il RSPP;

pallino0.jpg (985 byte) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

pallino0.jpg (985 byte) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;

pallino0.jpg (985 byte) richiedere l'osservanza da parte del MC degli obblighi previsti dalle norme, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

pallino0.jpg (985 byte) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

pallino0.jpg (985 byte) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

pallino0.jpg (985 byte) permettere ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale sulla sicurezza;

pallino0.jpg (985 byte) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

pallino0.jpg (985 byte) istituire e tenere aggiornato il registro infortuni;

pallino0.jpg (985 byte) consultare il RLS nei casi previsti.