

Obblighi dei lavoratori (D.Lgs. 626/94, art. 5)
Il D.Lgs. 626/94 è fortemente innovativo allorché stabilisce il principio della responsabilità di ciascun lavoratore circa la sicurezza e salute proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
Elementi rilevanti ai fini della effettiva sussistenza della responsabilità sono:
la formazione,
le istruzioni,
i mezzi forniti dal DDL.
Oltre al principio generale sopra richiamato, il Decreto fissa responsabilità specifiche dei lavoratori per quanto attiene:
l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
l'utilizzazione corretta di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e di altre attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza;
l'utilizzazione appropriata dei dispositivi di protezione messi a disposizione;
la segnalazione immediata al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza e protezione nonché di eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
la collaborazione diretta, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
la manomissione senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
il compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
la disponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
la collaborazione per l'adempimento, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.