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Organizzazione del lavoro

 

  1. Generalità

Vi sono rischi per la sicurezza dei lavoratori direttamente riferibili alle scelte organizzative effettuate.

La definizione delle mansioni da associare ai vari posti di lavoro, che nella maggior parte dei casi viene effettuata troppo empiricamente, rientra in un particolare aspetto dell'attività organizzativa che va generalmente sotto il nome di job design.

Attraverso approfondimenti di questo tipo, il DDL può adempiere in maniera esaustiva al dettato normativo, che lo obbliga, tra l'altro, al rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo (D.Lgs. 626/94, art. 3).

  1. Misure di prevenzione

I posti di lavoro debbono essere dotati di sistemi di comunicazione verso posti sempre presidiati.

Nel caso che il lavoro sia effettuato su turni, il relativo calendario deve essere definito e reso noto con sufficiente anticipo e l'assegnazione dei lavoratori deve essere concordata.

Il lavoro non deve essere ripetitivo al punto da generare allentamento dell'attenzione, compromettendo la sicurezza.

Il DDL deve attuare le misure tecniche organizzative adatte a ridurre al minimo i rischi connessi con l'uso delle attrezzature di lavoro.

E' indispensabile un intervento di riorganizzazione e lo svolgimento della mansione deve essere agevolato (ad esempio mettendo a disposizione pannelli di controllo, strumenti o altri dispositivi facilmente leggibili e manovrabili), nel caso che:

pallino0.jpg (985 byte) la mansione sia tale da richiedere un livello di attenzione elevato e costante;

pallino0.jpg (985 byte) gli eventuali errori commessi dal lavoratore comportino seri rischi per la propria ed altrui incolumità;

pallino0.jpg (985 byte) la quantità e complessità delle informazioni che devono essere recepite dal lavoratore nello svolgimento della mansione superi un congruo livello di ragionevolezza.