

Piano d'emergenza (D.Lgs. 626/94, art. 4, c. 5)
Il DDL, in collaborazione con Dirigenti e Preposti è tenuto a:
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; i nomi dei lavoratori incaricati delle attività di emergenza devono essere resi noti a tutti i lavoratori;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
adottare ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato le misure necessarie, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
L'adempimento di questi obblighi nelle aziende con rischi limitati ed un numero di dipendenti non superiore a dieci può essere assolto anche impartendo opportune istruzioni (senza che queste assumano necessariamente la forma di un piano).