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Portoni e porte (DPR 547/55, art. 14)

 

  1. Definizioni

Per portone s'intende qualsiasi accesso destinato al passaggio di veicoli e/o pedoni.

Per porta di uscita dai locali di lavoro una porta che mette in contatto un locale di lavoro con l'esterno.

Per porta del locale di lavoro si intende una porta interna al locale, mentre per porta s'intende una porta che semplicemente immette al locale dove vengono svolte delle lavorazioni.

  1. Generalità

In linea generale, le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

Il DPR 547/55 fissa i requisiti delle porte in funzione delle situazioni di affollamento e pericolosità delle lavorazioni:

Rischio di esplosione o incendio

Numero N
di lavoratori presenti

Numero minimo porte

Larghezza

Apertura verso esodo

Si

N £ 5

1

n. d.

n. d.

Si

N > 5

N/5 (arrot. sup.)

120

Si

No

N £ 25

1

80

n. d.

No

25 < N £ 50

1

120

Si

No

50 < N £ 100

2

120 + 80

Si

No

N > 100

N/50 (arrot. sup. per resto > 10)

120 + 80 +
+ n x 120

Si

La larghezza di una porta (o luce netta) è data dalla larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima (nominale) di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%, sicché la larghezza minima effettiva risulta di m 1,14.

Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (risultano m 0,784).

  1. Uscite di emergenza

Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte dei locali di lavoro, queste devono possedere almeno le caratteristiche minime delle uscite di emergenza, tra le quali ricordiamo:

pallino0.jpg (985 byte) altezza minima di m 2,0 e larghezza conforme alle norme antincendio;

pallino0.jpg (985 byte) segnaletica durevole e conforme alla normativa vigente;

pallino0.jpg (985 byte) facile apertura, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

  1. Disposizioni particolari

Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

Le porte ed i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

Particolari norme regolano l'utilizzazione di porte e portoni ad azionamento meccanizzato. Essi devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori, devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

  1. Eccezioni

I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno per le disposizioni riguardanti le porte a ventola e quelle trasparenti.

Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.