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Registro infortuni (D.Lgs. 626/94, art. 4, c.5)

 

Il DDL, il dirigente ed il preposto, hanno l'obbligo di tenere aggiornato un registro vidimato nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

Il registro infortuni va conservato sul luogo di lavoro e tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza.