

Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ( Circ. 7/8/95 n° 102)
A livello comunitario vengono comunemente accettate le seguenti definizioni dei termini usati in relazione alle esigenze di valutazione dei rischi:
pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni;
rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore.
Ne deriva che alla base di ogni rischio c'è un pericolo. L'espressione, comunemente usata, "fonte di rischio" allude appunto al pericolo che è alla base del rischio. Esempio: la presenza del fuoco in un determinato luogo rappresenta in linea di principio un pericolo; se, però, il fuoco è assolutamente isolato in modo che se ne possa escludere la propagazione agli elementi materiali circostanti e si possa escludere inoltre il "contatto" con qualunque persona, si può ragionevolmente convenire che il rischio (cioè la probabilità di danno nelle condizioni specifiche di impiego) sia nullo.