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Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (D.Lgs. 626/94, art.11)

 

  1. Quando si tiene

Nelle aziende che occupano più di quindici dipendenti:

    pallino0.jpg (985 byte) almeno una volta all'anno e, inoltre,
    pallino0.jpg (985 byte) in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti:

    pallino0.jpg (985 byte) in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

  1. Chi vi partecipa

pallino0.jpg (985 byte) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

pallino0.jpg (985 byte) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

pallino0.jpg (985 byte) il medico competente ove previsto;

pallino0.jpg (985 byte) il rappresentante per la sicurezza.

  1. Argomenti da trattare

pallino0.jpg (985 byte) il documento di sicurezza

pallino0.jpg (985 byte) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale (DPI);

pallino0.jpg (985 byte) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

  1. Modalità

pallino0.jpg (985 byte) la riunione è indetta dal DDL direttamente o tramite il RSPP;

pallino0.jpg (985 byte) egli provvede inoltre, anche tramite il RSPP, alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.