

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (D.Lgs. 626/94, art.11)
Quando si tiene
Nelle aziende che occupano più di quindici dipendenti:
almeno una volta all'anno e, inoltre,
in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti:
in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
il medico competente ove previsto;
il rappresentante per la sicurezza.
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale (DPI);
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
la riunione è indetta dal DDL direttamente o tramite il RSPP;
egli provvede inoltre, anche tramite il RSPP, alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.