

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS, D.Lgs. 626/94, artt. 18 e 19)
Il RLS è una figura essenziale della nuova disciplina della sicurezza.
Tale figura non può in nessun caso mancare: qualora ci fosse un solo lavoratore, questi godrebbe automaticamente delle prerogative del RLS.
Poiché molte decisioni del DDL comportano la consultazione del RLS, è necessario che la elezione da parte dei lavoratori avvenga quanto più presto possibile.
Le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza:
è eletto direttamente da lavoratori al loro interno;
può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
La legge prevede un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti (tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti, sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive).
Le modalità e i contenuti della formazione del RLS sono fissati nel D.M. congiunto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità del 16/1/97, dove viene inoltre indicata una durata minima dei corsi di 32 ore.
Che cosa deve fare
> Il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.
> Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
> Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
> Partecipa alla riunione periodica di sicurezza;
> Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
> Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
> Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Come fa a sapere
Il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla:
> individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione ell'azienda ovvero unità produttiva;
> designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
> organizzazione della formazione.
Riceve informazioni e documentazione aziendale riguardanti:
> la valutazione dei rischi;
> le misure di prevenzione adottate, inerenti:
- le sostanze e i preparati pericolosi;
- le macchine,
- gli impianti,
- l'organizzazione,
- gli ambienti di lavoro,
- gli infortuni e le malattie professionali,
> il Documento di Sicurezza, cui ha accesso per l'esercizio delle sue funzioni;
> il Registro degli Infortuni sul lavoro;
> le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, che riceve direttamente.
Di quali mezzi e tutele dispone
> Il RLS deve poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
> Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.