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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS, D.Lgs. 626/94, artt. 18 e 19)

 

  1. Chi è il RLS

Il RLS è una figura essenziale della nuova disciplina della sicurezza.
Tale figura non può in nessun caso mancare: qualora ci fosse un solo lavoratore, questi godrebbe automaticamente delle prerogative del RLS.
Poiché molte decisioni del DDL comportano la consultazione del RLS, è necessario che la elezione da parte dei lavoratori avvenga quanto più presto possibile.

  1. Elezioni del RLS (D.Lgs. 626/94, art. 18)

Le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza:

pallino0.jpg (985 byte) è eletto direttamente da lavoratori al loro interno;

pallino0.jpg (985 byte) può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;

pallino0.jpg (985 byte) può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

La legge prevede un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti (tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti, sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive).

  1. Formazione del RLS

Le modalità e i contenuti della formazione del RLS sono fissati nel D.M. congiunto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità del 16/1/97, dove viene inoltre indicata una durata minima dei corsi di 32 ore.

  1. Attribuzioni del RLS (D.Lgs. 626/94, art. 19)

pallino0.jpg (985 byte) Che cosa deve fare

> Il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

> Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

> Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

> Partecipa alla riunione periodica di sicurezza;

> Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

> Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

> Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

pallino0.jpg (985 byte) Come fa a sapere

    Il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla:

> valutazione dei rischi;

> individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione ell'azienda ovvero unità produttiva;

> designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

> organizzazione della formazione.

    Riceve informazioni e documentazione aziendale riguardanti:

> la valutazione dei rischi;

> le misure di prevenzione adottate, inerenti:

- le sostanze e i preparati pericolosi;

- le macchine,

- gli impianti,

- l'organizzazione,

- gli ambienti di lavoro,

- gli infortuni e le malattie professionali,

> il Documento di Sicurezza, cui ha accesso per l'esercizio delle sue funzioni;

> il Registro degli Infortuni sul lavoro;

> le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, che riceve direttamente.

pallino0.jpg (985 byte) Di quali mezzi e tutele dispone

> Il RLS deve poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

> Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.