

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 626/94, artt. 8 e 9)
Per la legge, il RSPP è una persona designata dal DDL (obbligo non delegabile) in possesso di attitudini e capacità adeguate. I suoi compiti si identificano in pratica con quelli del SPP, di cui è il responsabile. In particolare, è consultato dal DDL in merito alla scelta dei DPI da fornire ai lavoratori.
In linea di principio si possono dare tre casi:
Questa soluzione è però preclusa:
alle aziende industriali "a rischio rilevante",
alle aziende artigiane ed industriali con oltre 30 dipendenti,
a quelle della pesca con oltre 20 dipendenti,
a quelle agricole e zootecniche con oltre 10 dipendenti e
a tutte le altre aziende che abbiano più di 200 dipendenti.
Il DDL che, avendone facoltà, intenda avvalersi di questa soluzione deve:
darne preventiva informazione al RLS;
frequentare apposito corso di formazione;
trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL):
dichiarazione attestante la propria capacità di svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
dichiarazione di avere effettuato la valutazione dei rischi e compilato il documento di sicurezza ovvero l'autocertificazione sostitutiva;
una relazione sull'andamento infortunistico desunto dal registro infortuni della propria azienda, relativa agli ultimi tre anni;
l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza dei posti di lavoro.
Il designato deve possedere attitudini e capacità adeguate. In questo caso il DDL deve:
consultare circa la nomina il RLS;
comunicare all'ispettorato del lavoro e alle ASL competenti per territorio:
il nominativo della persona designata;
i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
il curriculum professionale.
Questa soluzione non è percorribile nel caso di:
aziende industriali a rischio rilevante,
centrali termoelettriche,
laboratori nucleari,
fabbriche e depositi di esplosivi,
aziende industriali con oltre 200 dipendenti,
industrie estrattive con oltre 50 dipendenti,
strutture di ricovero e cura.
Analogamente al caso b), anche in questo caso il designato deve possedere attitudini e capacità adeguate ed il DDL è tenuto a:
consultare circa la nomina il RLS;
comunicare all'ispettorato del lavoro e alle ASL competenti per territorio:
il nominativo della persona designata;
i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
il curriculum professionale.