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Rischio rumore (D.Lgs. 277/91, artt. 38 - 49)

 

  1. Effetti del rumore

L'esposizione a rumore può dare luogo a disturbi per la salute, anche seri:

pallino0.jpg (985 byte) un'esposizione a rumori impulsivi e intensi può provocare traumi e sordità temporanea, un'esposizione prolungata produce sordità permanente.

    pallino0.jpg (985 byte) il rumore può anche determinare disturbi di tipo psicosomatico, come insonnia, alterazione dei riflessi, interessamento dell'apparato gastroenterico, aumento di pressione.

Il livello medio di esposizione quotidiana al rumore da parte di ogni lavoratore (Lep) si misura
convenzionalmente in decibel, db(A).

  1. Obblighi permanenti

Il DDL in linea di principio è tenuto a ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

Ciò vale in particolare nella progettazione, costruzione e realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, di ampliamenti e modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti.

I nuovi utensili, le macchine e le apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 85 dBA debbono essere corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.

Il DDL deve privilegiare, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.

Quando le condizioni dell'ambiente di lavoro sono tali che si possa escludere a priori la presenza di rischi da rumore, è sufficiente che il DDL proceda per iscritto all'autocertificazione.

Nel caso opposto, è necessario procedere alla valutazione strumentale del rumore, eseguita da persone competenti, dotate di adatta strumentazione, disponendo di tutte le necessarie informazioni circa l'organizzazione del lavoro.

Scopo della valutazione è determinare il livello medio di esposizione quotidiana al rumore di ogni lavoratore e, conseguentemente, le misure di prevenzione da adottare.

  1. Misure di prevenzione in funzione del livello di rischio

pallino0.jpg (985 byte) Se il Lep supera gli 80 db(A), scatta l'obbligo di informazione su:

> rischio rumore,

> misure di protezione adottate,

> misure cui i lavoratori devono conformarsi,

> funzione ed impiego corretto dei DPI,

> significato e ruolo del controllo sanitario,

> risultati e significato della valutazione strumentale del rumore.

pallino0.jpg (985 byte) Se il Lep supera gli 85 db(A),

> scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria,

> il DDL è tenuto a fornire DPI appropriati, scelti di comune accordo con i lavoratori,

> il DDL è tenuto inoltre a fornire un'adeguata formazione su:

> uso corretto dei DPI di protezione dell'udito,

> l'uso corretto delle macchine ed attrezzature, che, utilizzate in modo continuativo, producono un Lep pari o superiore ad 85 db(A);

pallino0.jpg (985 byte) Se il Lep supera i 90 db(A) e/o se la pressione acustica istantanea non ponderata supera i 140 db (200 Pa),

> scatta l'obbligo di utilizzo da parte del lavoratore dei DPI forniti dal DDL,

> scatta l'obbligo di apporre la segnaletica appropriata,

> se giustificato, i luoghi nei quali si verificano le condizioni di esposizione pericolose sono perimetrati e sottoposti a limitazioni di accesso,

> il DDL comunica all'autorità di controllo le misure di riduzione dei rischi attuate e che non sono state sufficiente a limitare il rumore ai valori ammessi, informandone anche i lavoratori,

> il DDL iscrive in un apposito registro di esposizione i lavoratori interessati, ne consegna copia alla ASL e all'ISPESL competenti per territorio, e vi apporta nel tempo i necessari aggiornamenti, che comunica agli enti di controllo ogni tre anni.

  1. Dispositivi di protezione individuale contro il rumore

I DPI vengono ritenuti idonei se, con il loro uso il Lep rientra nel limite di 90 db(A). Si deve sottolineare, però, che il ricorso ai DPI è appropriato, se sono state adottate tutte le possibili misure tecniche ed organizzative e tali misure non sono state in grado di abbassare il livello di esposizione al di sotto degli 85 db(A).

La scelta dei DPI va effettuata di comune accordo con gli interessati.

I DPI a priori debbono:

> essere adatti ai singoli lavoratori,

> consentire una comunicazione selettiva, lasciando passare le frequenze proprie della voce umana,

> essere compatibili con altri DPI, dello stesso tipo (protezione dell'udito) e/o di tipo diverso (elmetti di protezione del capo), se necessario.

I tappi sono costituiti da inserti di fibra modellabile, che vengono applicati all'orecchio esterno. Il loro uso è compatibile con quello di altri DPI. Consentono un'attenuazione del rumore dell'ordine di 10 fino a 40 db(A). Il loro punto debole è rappresentato dal rischio igienico, specie nei modelli riutilizzabili e mal si addicono a persone soggette ad infiammazione del canale uditivo.

Le cuffie consentono un'attenuazione che va da 25 a 40 db(A). Il loro punto debole è nella incertezza del contatto con la corrispondente zona della testa. Questa difficoltà può essere dovuta a profilo inadatto, usura o indurimento dei cuscinetti: in tutti questi casi l'efficacia ne rimarrebbe drasticamente ridotta. Inoltre, possono riuscire fastidiose negli ambienti caldi. Per contro si indossano e tolgono rapidamente e questa caratteristica le rende adatte alle situazioni in cui il rischio rumore è discontinuo.

I caschi consentono un isolamento ancora più drastico delle cuffie, giungendo fino ad un'attenuazione di 50 db(A). Offrono contemporaneamente protezione verso altri tipi di rischi. Sono però più pesanti e meno semplici da indossare.

Sia le cuffie che i caschi possono essere dotati di apparati ricetrasmittenti, che facilitano la comunicazione verbale.

  1. Misure di prevenzione

pallino0.jpg (985 byte) Misure tecniche

> interventi sulla sorgente di rumore (isolamento, riduzione e/o filtrazione delle vibrazioni, allontanamento);

> schermatura e incapsulamento della sorgente di rumore;

> isolamento dei luoghi di lavoro.

pallino0.jpg (985 byte) Misure organizzative

> riduzione del tempo di esposizione,

> avvicendamento tra più addetti,

> variazione della disposizione relativa tra sorgente e posti di lavoro.