

Scale fisse (DPR 547/55, artt. 16 e 17)
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.
I gradini devono avere larghezza adeguata alle esigenze del transito. La pedata e l'alzata debbono essere dimensionate a regola d'arte e, cioè, detta a l'alzata e p la pedata deve risultare 2a + p = cm 62 ¸ 64.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente.
Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.