

Servizi igienici (DPR 303/56, art. 39)
I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.
Tra le misure igieniche, ricordiamo la costituzione dell'antibagno, il ricambio dell'aria eventualmente integrato da un aeratore, la temperatura dei locali adeguata.